Pillole previdenziali: PREVIDENZA PUBBLICA – PENSIONE DI REVERSIBILITA’
di Oriana Venturi*
Legge 335/95 art.1 comma 41 con annessa tabella F : una Legge per molti sconosciuta fino al verificarsi di un evento luttuoso.
Prima di presentare il nucleo centrale della suddetta Legge corre l’obbligo di precisare che i contributi previdenziali versati dai lavoratori e per loro dai datori di lavoro, nelle casse della Previdenza Pubblica (I.N.P.S.), sono denominati I.V.S. (acronimo di: Invalidità, Vecchiaia e Superstiti). Pertanto, al maturare dei requisiti previsti, ciascuna tipologia di pensione dovrebbe essere calcolata e corrisposta come trattamento economico e non come trattamento assistenziale.
Purtroppo dall’entrata in vigore della suddetta Legge, in molti casi, è consentito che la pensione di reversibilità venga calcolata come trattamento economico, ma corrisposta come se si trattasse di un trattamento assistenziale, infatti subisce delle forti decurtazioni a seconda dei casi che vedremo di seguito.
Premesso che viene preso in considerazione il reddito del superstite, le decurtazioni vengono applicate nelle seguenti modalità:
AMMONTARE DEL REDDITO ANNUO DEL SUPERSTITE:
- Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° Gennaio di ogni anno, trattenuta del 25 % sull’importo della pensione;
2) Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti in vigore al 1° Gennaio di ogni anno, trattenuta del 40% sull’importo della
pensione;
3) Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti in vigore al 1° Gennaio di ogni anno, trattenuta del 50% sull’importo della
pensione.
Da tenere presente che gli importi presi in considerazione sono lordi , ma soprattutto che le decurtazioni apparentemente graduali in realtà non lo sono, perché un superstite che rientra nella fascia 2) subirà una decurtazione del 40% su tutto l’ammontare della pensione di reversibilità e chi rientra nella fascia 3) subirà una decurtazione del 50% su tutto l’ammontare della pensione di reversibilità.
In merito alle decurtazioni ci sono eccezioni nel caso in cui il titolare della pensione di reversibilità abbia familiari a carico portatori di handicap, figli minori, o figli studenti universitari fino al raggiungimento del corso legale di studi.
Per eventuali approfondimenti consultare la Legge.
*C.I.L. – Pensionati