Vai al contenuto

Come calcolare la “pensione di reversibilità”?

  • di

Pillole previdenziali: PREVIDENZA PUBBLICA – PENSIONE DI REVERSIBILITA’

di Oriana Venturi*

Legge 335/95 art.1 comma 41 con annessa tabella F : una Legge per molti sconosciuta fino al  verificarsi  di un evento luttuoso.

Prima di presentare il  nucleo centrale della suddetta  Legge corre l’obbligo di precisare che i contributi previdenziali versati dai lavoratori e per loro dai datori di lavoro, nelle casse della Previdenza Pubblica (I.N.P.S.), sono denominati I.V.S. (acronimo di: Invalidità, Vecchiaia e Superstiti).  Pertanto, al maturare dei requisiti previsti, ciascuna  tipologia di pensione dovrebbe essere calcolata e corrisposta come trattamento economico e non come trattamento assistenziale.

Purtroppo dall’entrata in vigore della suddetta Legge, in molti casi, è consentito  che la pensione di reversibilità venga calcolata come trattamento economico, ma  corrisposta come se si trattasse di un trattamento assistenziale,  infatti subisce delle forti decurtazioni a seconda dei casi che vedremo di seguito.

Premesso che viene preso in considerazione il reddito del superstite, le decurtazioni vengono applicate nelle seguenti modalità:

 AMMONTARE DEL REDDITO ANNUO DEL SUPERSTITE:

  1. Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° Gennaio di ogni anno, trattenuta del  25 % sull’importo della pensione;

            2)  Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori     

                 dipendenti in  vigore al  1° Gennaio  di  ogni  anno,  trattenuta del 40% sull’importo della                                                                     

                 pensione;

            3)  Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori   

                 dipendenti in vigore  al 1° Gennaio  di   ogni  anno,  trattenuta del 50% sull’importo della

                 pensione.

Da tenere presente che gli importi presi in considerazione sono lordi , ma soprattutto che le decurtazioni apparentemente graduali in realtà non lo sono, perché un superstite che rientra nella fascia 2) subirà una decurtazione del 40% su tutto l’ammontare della pensione di reversibilità e chi rientra nella fascia 3) subirà una decurtazione del 50% su tutto l’ammontare della pensione di reversibilità.

In merito alle decurtazioni ci sono eccezioni nel caso in cui il titolare della pensione di reversibilità abbia familiari a carico portatori di handicap, figli minori, o figli studenti universitari fino al raggiungimento del corso legale di studi.

Per eventuali approfondimenti consultare la Legge.

*C.I.L. – Pensionati

(Visited 74 times, 1 visits today)

Lascia un commento