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Obblighi e divieti anti-Covid non meritano una Commissione parlamentare d’inchiesta

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Obblighi e divieti anti-Covid non meritano una Commissione parlamentare d’inchiesta

di Francesco Domenico Capizzi*

Le aspre critiche agli obblighi anti-Covid, da membri dell’attuale Governo definite “illiberali” e meritevoli di una Commissione parlamentare d’inchiesta, dovrebbero essere precedute dalla considerazione che obblighi e divieti contribuiscono ordinariamente a regolare la vita quotidiana: dagli obblighi scolastici alle vaccinazioni nell’infanzia, dal divieto di fumare nei luoghi pubblici alle norme per la sicurezza sul lavoro, dall’obbligo di utilizzare casco e cinture di sicurezza alle limitazioni nella balneazione, ecc. senza citare i limiti imposti dal Codice della strada, dai regolamenti comunali, ecc….

La Costituzione garantisce libertà di pensiero, di coscienza, d’espressione, di informazione, rispetto della vita privata. Il Diritto alla salute è sancito dall’articolo 32, non per caso definito fondamentale”unico Diritto che si avvale di un aggettivo tanto qualificato, da cui discendono conseguenze politico-socio-sanitarie contenute nella chiosa finale: diritto dell’individuo e interesse della collettività”. Un binomio inscindibile confermato dal secondo comma: “nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge…”, appunto, nell’interesse della collettività.

 Ebbene, l’adozione di provvedimenti urgenti anti-Covid furono giustificati, sul piano epidemiologico e socio-sanitario, per difendere l’integrità individuale e dell’intera collettività nel rispetto della persona umana e in nome del Bene comune, la cui espressione, sebbene mai menzionata, informa l’intera Costituzione nel suo alto valore e significato. Nell’emergenza pandemica non furono decretati obblighi vaccinali,sebbene potessero essere disposti per disposizione di legge, ma furono assunti obblighi comportamentali e prescrizioni e limitazioni individuali allo scopo di ritardare e impedire la diffusione dei contagi, ridurre l’afflusso di malati nei nosocomi e nei reparti di terapia intensiva: in definitiva, per limitare i danni in termini di vite umane.

In questo contesto conflittuale sulle misure adottate, nel corso della recente pandemia, bisogna ricordare che nei nostri Ordinamenti esistono corposi e consolidati obblighi e divieti i quali, illiberali (?) anch’essi secondo una logica libertaria fondamentalista, limitano le scelte individuali, in alcuni casi senza neppure compromettere il Bene comune come, ad esempio, nell’obbligo dell’uso di caschi e cinture:    

  • L’uso del casco fu reso obbligatorio a partire dal decreto legislativo dell’11 gennaio 1986 per tutti i conducenti e i passeggeri di ciclomotori e motocicli, sia maggiorenni che minorenni. Il suo utilizzo ha ottenuto il risparmio di danni gravi cerebrali nel 65% degli incidenti, con punte del 75% nelle Regioni del nord (Società italiana di Ortopedia e Traumatologia, 2018). In fondo, la legge obbliga un privato cittadino a compiere un atto per prevenire un possibile danno a sé medesimo e soltanto marginalmente d’interesse comune. 
  • L’obbligatorietà dell’uso delle cinture di sicurezza sui sedili anteriori delle automobili risale alla legge omonima dell’11 aprile 1988, modificata nel 2003 avendo esteso l’obbligo ai passeggeri dei sedili posteriori. Le cinture di sicurezza si sono dimostrate di primaria importanza: riducono il rischio di mortalità dal 27 al 50%. Da considerare che alla velocità di 50 km/h il corpo libero impatterebbe contro volante, cruscotto e parti metalliche con una immediata decelerazione che si tramuterebbe in circa 100 volte il reale peso del corpo. Gli incidenti con lesioni fisiche rilevanti ammontano a ben oltre 170.000 e con oltre 3.000 decessi entro 30 giorni dall’evento traumatico (ISTAT, 2021).
  • La  Legge del 27 dicembre del 2006 n. 296 stabilisce: L’istruzione, impartita per almeno dieci anni, è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d’età “. L’art. 731 del c.p., addirittura, condanna “chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giustificato motivo, di impartirgli l’istruzione elementare”.  
  • La legge del 16 gennaio 2003 n. 3 all’art. 51 stabilisce il divieto di fumare nei locali chiusi, ad eccezione di quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico “. Si tratta di una restrizione su un consumo individuale che si ripercuote negativamente sulla propria salute (rischi stimati attorno a 30 volte superiori) e sulla collettività con rischi dell’8-10%. In Italia le vittime da varie forme di tabagismi, attivi e passivi, superano le 93.000/anno. 
  • Le “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, modificate dalla Legge di conversione 31 luglio 2017 n. 119 prevede “vaccinazioni obbligatorie per i minori di età compresa tra zero e sedici anni: anti-poliomielitica, difterica, tetanica, epatite B, pertosse,, Haemophilus influenzae tipo b, morbillo, rosolia, parotite, varicella”.  L’obbligatorietà per morbillo, rosolia, parotite, varicella è soggetta a revisione ogni tre anni in base ai dati epidemiologici e alle coperture vaccinali raggiunte secondo il “Piano    nazionale di prevenzione vaccinale”. 

A partire dal 27 dicembre 2020, inizio della campagna vaccinale anti-Covid 19, una minoranza della popolazione italiana ed europea si è opposta, anche duramente, alla vaccinazione, come in precedenza alle misure cautelative anti-Covid, appellandosi al diritto di libertà e di autodeterminazione. Principi che derivano dalla Costituzione agli articoli 2 (“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”) e 13 (“La libertà personale è inviolabile”), i quali, nell’emergenza della furia pandemica ben tangibile e visibile a chiunque, vanno correttamente integrati con il II° comma dell’articolo 32: “Diritto alla salute…diritto dell’individuo e interesse della collettività.

In definitiva, fu evitata la disposizione di legge all’obbligo vaccinale, ma avrebbe costituito un crimine l’astenersi dal decretare restrizioni e obblighi individuali in nome del Bene comune.

  • già docente di Chirurgia generale nell’Università di Bologna e direttore delle Chirurgie generali negli Ospedali Bellaria e Maggiore di Bologna
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