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Antigone: ” la pena non sia in contrasto con la finalità costituzionale “

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La storia dell’anarchico Alfredo Cospito secondo Antigone: ” la pena non sia in contrasto con la finalità costituzionale

Il caso di Alfredo Cospito Componente della Fai-Fri (Federazione anarchica informale – Fronte rivoluzionario internazionale), Alfredo Cospito è accusato e condannato come ideatore ed esecutore di diversi attentati. Tra questi i più gravi sono il ferimento nel maggio del 2012 a Genova dell’amministratore delegato di Ansaldo Nucleare Roberto Adinolfi e il posizionamento di due ordigni a basso potenziale esplosi nel giugno 2006 alla Scuola Allievi Carabinieri di Fossano, senza causare ferimenti o decessi. Per il ferimento di Roberto Adinolfi il Tribunale di Genova, riconoscendo le finalità terroristiche, lo condanna a 10 anni e 8 mesi. A settembre 2012 Alfredo Cospito fa ingresso in carcere, prima in quello di Ferrara poi, da luglio 2021, in quello di Terni, sempre in regime di Alta Sicurezza. Per l’attentato nella Scuola Allievi Carabinieri, invece, in primo e secondo grado il Tribunale di Torino condanna Alfredo Cospito a 20 anni di detenzione per il reato di strage, inteso come delitto contro la pubblica incolumità (art. 422 Codice penale). Nel maggio del 2022, il Ministro della Giustizia dispone nei confronti di Alfredo Cospito un provvedimento di applicazione del regime speciale ex art. 41 bis dell’Ordinamento penitenziario, in quanto ritenuto appartenente ad un’associazione terroristica e al fine di limitare i contatti e la corrispondenza con essa. Alfredo Cospito viene trasferito presso la Casa Circondariale di Sassari Bancali. Due mesi dopo, nel luglio del 2022, la Corte di Cassazione rinvia il processo alla Corte d’Assise d’Appello di Torino. I giudici di legittimità accolgono infatti la richiesta del procuratore generale di riconsiderare il reato di Alfredo Cospito, da strage comune a strage politica. Viene così modificato il capo d’imputazione nel ben più grave delitto di strage volta «ad attentare alla sicurezza dello Stato» (art. 285 cp), per il quale è previsto l’ergastolo con regime di ostatività. Quella della strage contro la sicurezza dello Stato è una fattispecie che non venne contestata nemmeno agli autori della strage di Piazza Fontana o degli attacchi che uccisero i giudici Falcone e Borsellino. In segno di protesta contro l’ergastolo ostativo e il regime di 41 bis, il 20 ottobre 2022 Alfredo Cospito intraprende lo sciopero della fame. Antigone segnala il caso al Comitato europeo per la prevenzione della tortura. Avverso l’applicazione del regime detentivo del 41 bis il legale di Alfredo Cospito presenta reclamo al Tribunale di Sorveglianza di Roma, il quale però lo rigetta nel mese di dicembre. Contro questo provvedimento la difesa presenta ricorso alla Corte di Cassazione, che fissa l’udienza in data 20 aprile 2023. Nel frattempo, nell’udienza del 5 dicembre del 2022 dinanzi la Corte d’Assise d’Appello di Torino, l’avvocato di Alfredo Cospito solleva questione di costituzionalità in relazione al quarto comma dell’art. 69 del Codice penale, che non consente che a soggetti recidivi vengano riconosciute circostanze attenuanti prevalenti sulle aggravanti. Ad Alfredo Cospito era stata infatti riconosciuta l’aggravante della recidiva reiterata, che riguarda la reiterazione di particolari categorie di delitti, come quelli ex art. 422 o 285, per i quali ha ricevuto condanna. Il difensore aveva richiesto l’applicazione dell’attenuante della particolare tenuità del fatto, non avendo esso cagionato nessuna morte o ferimento, in modo da consentire una quantificazione della pena adeguata alla minore gravità del reato in concreto commesso. La Corte d’Assise d’Appello di Torino accoglie la questione di costituzionalità, sospendendo il processo e trasmettendo gli atti alla Corte Costituzionale. Antigone decide di intervenire in questo giudizio con un Amicus Curiae per sostenere le ragioni del giudice di merito e a sostegno del principio di proporzionalità e ragionevolezza nella pena. La pena dell’ergastolo senza speranza è sempre inaccettabile ed è stigmatizzata anche dalla Corte Costituzionale. Antigone ha da tre decenni una campagna per l’abolizione dell’ergastolo. Intanto, dall’inizio dello sciopero della fame di Alfredo Cospito sono trascorsi più di 100 giorni, nel corso dei quali ha perso circa 40 chili. Dopo reiterate richieste, a fine gennaio 2023 l’Amministrazione penitenziaria ha accordato l’accesso in istituto di un medico di fiducia. Contestualmente all’autorizzazione, il medico ha però ricevuto formale diffida a rilasciare dichiarazioni all’emittente radio “Onda d’Urto”, al fine di non vanificare le finalità di sicurezza del regime di 41 bis. Si tratta di una diffida che non ha fondamento giuridico e che interviene indebitamente sulla libertà di espressione, comportandone una restrizione ingiustificata. La dottoressa che ha visitato Alfredo Cospito ha riscontrato uno stato di salute gravemente compromesso che potrebbe portare, a breve, a tragiche conseguenze. Data l’urgenza, su richiesta della difesa, l’udienza in Cassazione per decidere sulla revoca del regime di 41 bis viene anticipata al 7 marzo 2023. Anche questa data, però, rischia di essere troppo lontana. Considerate le condizioni di Alfredo Cospito l’attesa potrebbe essergli fatale. Uno Stato forte e autorevole deve avere capacità di ascolto e di rivedere le sue decisioni. La revoca del regime di 41 bis, secondo comma, nei confronti di Alfredo Cospito è urgente e necessaria per salvare una vita e per far sì che la pena, nel suo caso, non sia in contrasto con la finalità costituzionale

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