Vai al contenuto

LA VIOLENZA DI GENERE

  • di

LA VIOLENZA DI GENERE

di Giuseppe Vinci*

PREMESSA. Con la locuzione “violenza di genere” si indicano tutte le forme di violenza esercitate sulla persona, sia essa psicologica, fisica e sessuale, sia anche attraverso atti persecutori che un individuo impone alla sua vittima. Atti persecutori che possono essere anche telefonate continue, lettere, messaggi di contenuto minatorio, appostamenti, atti vandalici, stupro, femminicidio, eccetera. La prima “Dichiarazione sull’eliminazione della violenza contro le donne” è stata adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con risoluzione 48/104, il 20 dicembre 1993.

La normativa vigente contro la violenza di genere, aggiornata con la legge 19 luglio 2019, n. 69 rientra nel quadro delineato dalla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, nota anche come Convenzione di Istanbul. Si tratta di un trattato internazionale contro la violenza sulle donne e la violenza domestica, approvata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 7 aprile 2011. Il trattato si propone di prevenire la violenza, favorire la protezione delle vittime e impedire l’impunità dei colpevoli.

Inoltre, la Convenzione che prevede anche la protezione dei bambini testimoni di violenza domestica e la penalizzazione delle mutilazioni genitali femminili è il riconoscimento della violenza sulle donne come forma di violazione dei diritti umani e di discriminazione. Il trattato, inizialmente firmato da 45 paesi compresa la Turchia, nel 2021, dopo nove anni dalla firma del trattato, ha revocato la propria partecipazione alla Convenzione.

La legge n.69/2019 è conosciuta anche come “Codice Rosso”, perché richiama una espressione nota nel mondo delle emergenze sanitarie, ha introdotto modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni, per prevenire i reati, punire i colpevoli, proteggere le vittime.

La violenza di genere è un argomento molto delicato e importante! Bisogna parlarne, poi parlarne e poi parlarne ancora senza mai stancarsi! È un argomento che dovrebbe interessare tutti, grandi e piccini, maschi e femmine. La violenza di genere non è solo una locuzione ma è un comportamento di vita. Non bisogna parlarne solo quando succedono fatti o eventi che sconvolgono le nostre vite e il nostro modo di pensare. Non bisogna parlarne solo quando accadono fatti che riguardano la violenza di genere nei confronti di familiari, amici, parenti o conoscenti. Bisogna parlarne sempre e introdurla come materia di studio in tutte le scuole di ogni ordine e grado!

La violenza di genere non trova mai alcuna giustificazione, specie quando è “violenza contro le donne”! Un principio naturale, giuridico e comportamentale scolpito nell’articolo 1 della dichiarazione ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite) sull’eliminazione della violenza contro le donne che recita testualmente: “Ai fini della presente Dichiarazione l’espressione “violenza contro le donne” significa ogni atto di violenza fondata sul genere che abbia come risultato, o che possa probabilmente avere come risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che avvenga nella vita pubblica o privata”.


In Italia, è stato istituito un organismo di interforze Polizia-Carabinieri (Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori), per la raccolta e monitoraggio dei dati sulla violenza di genere. Per le emergenze e le segnalazioni è attivo il numero verde 1522 di pubblica utilità della Rete nazionale antiviolenza.

  • Presidente della “Accademia dei semplici, sic et simpliciter, Bologna”
(Visited 18 times, 1 visits today)

Lascia un commento