Vai al contenuto

Rischi da agenti cancerogeni e mutageni

  • di

Rischi da agenti cancerogeni e mutageni

FNOMCEO REDAZIONE DOTTNET | 16/01/2024 15:39

Bene la Legge di delegazione europea nella parte in cui recepisce la nuova direttiva sulla tutela dei lavoratori contro i rischi da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni

Giudizio positivo, da parte della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, sulla Legge di delegazione europea nella parte in cui recepisce la nuova direttiva sulla tutela dei lavoratori contro i rischi da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni. Con due raccomandazioni: la consultazione periodica, per registrare e recepire eventuali variazioni, delle Schede Dati Sicurezza e delle Etichette previste dal “Regolamento CLP”, sulla classificazione etichettature e imballaggi di sostanze e miscele, ai fini della compilazione del Documento di Valutazione dei Rischi. E, soprattutto, un periodo di addestramento specifico per i lavoratori esposti al rischio di sostanze cancerogene, mutagene e reprotossiche, che hanno cioè effetti nocivi sulla salute riproduttiva. Addestramento che dovrebbe essere effettuato a integrazione e completamento di un percorso di informazione e formazione, come previsto dal Testo Unico sulla Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro.

È quanto è emerso sulla Legge di delegazione europea 2022/2023 (Ddl 969) e in particolare sull’articolo 8, volto a recepire la direttiva (UE) 2022/431, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni.

Considerando le evidenze emerse negli ultimi anni si è ritenuto di aggiornare la direttiva 2004/37/CE, relativa alla gestione delle sostanze cancerogene e mutagene in ambiente di lavoro, con l’inserimento anche delle sostanze reprotossiche. È stata quindi emanata il 09/03/2022 la direttiva UE 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, il cui recepimento è previsto entro febbraio 2024, e prevede misure di gestione del rischio più stringenti e tutelanti in caso di esposizione a reprotossici in ambiente di lavoro, per i quali si esprime un parere di idoneità per la tutela della salute da parte dei prestatori d’opera”.

“Si giudicano positivamente i profili generali della disciplina oggetto delle suddette estensione e modifica, declinate nell’art.8 dell’A.S. n.969, che concernono l’individuazione e la valutazione dei rischi, l’esclusione o riduzione dell’esposizione (anche con la previsione di relativi valori limite), le informazioni da fornire all’autorità competente, le misure per i casi (prevedibili o non prevedibili) di aumento dell’esposizione, l’accesso alle zone di rischio, le misure igieniche e di protezione individuale, l’informazione e la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, la consultazione e partecipazione degli stessi, la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti, la conservazione della documentazione”.

Si raccomanda, altresì la consultazione delle Schede Dati Sicurezza SDS e le Etichette previste dal Regolamento CLP, peraltro riportate nelle note al Titolo IX, per la elaborazione del DVR e la redazione del Protocollo Sanitario a margine della Sorveglianza Sanitaria; e  un periodo di addestramento specifico per i lavoratori esposti al rischio sostanze CMR (Cancerogeno Mutageno Reprotossico) per consentire l’acquisizione di particolari capacità mediante l’osservanza di regole prestabilite o suggerite dall’esperienza. L’addestramento viene effettuato a integrazione e completamento di un percorso di informazione e formazione in materia di salute e sicurezza del lavoratore. Come previsto dal comma 5 dell’art 37 del D Lgs. 81/2008, modificato a dicembre 2021 dalla Legge 215/21″. Premesso sui rischi specifici del comparto sanità:  Anestetici, disinfettanti, come quelli a base di formaldeide, farmaci citossici sono i principali prodotti, utilizzati in ambito sanitario, che contengono sostanze cancerogene, mutagene e reprotossiche. 

“Eventuali intossicazioni acute dall’uso delle predette sostanze, presenti in combinazione in prodotti usati nel predetto comparto, possono accadere solamente per cause accidentali, in quanto la normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, se correttamente applicata, protegge adeguatamente i lavoratori e le indicazioni segnalate dall’etichetta, se messe in atto con tempestività, riescono a contenere i danni. Per quanto riguarda l’esposizione a lungo termine, anche se l’approccio più funzionale è quello di eliminare per quanto possibile queste sostanze dal ciclo produttivo e quindi dagli ambienti di lavoro – tanto che si parla oggi di ospedali “formaldeide free”.

(Visited 13 times, 1 visits today)

Lascia un commento