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Verso il superamento dei test per l’accesso a Medicina

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TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 915, 916, 942, 980 E 1002
NT
Il Relatore
Delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea
magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina
veterinaria
Art. 1
(Finalità e princìpi generali)

  1. Ai fini del potenziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN) in termini di numero
    di medici chirurghi, odontoiatri e medici veterinari da stabilire sulla base delle esigenze
    del SSN medesimo nonché della qualità della loro formazione, in coerenza con gli
    investimenti previsti della Missione 6 – Salute del Piano nazionale di ripresa e resilienza,
    la presente legge è volta alla revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea
    magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina
    veterinaria, in attuazione dell’articolo 32 e nel rispetto dei princìpi di cui agli articoli 3 e
    34 della Costituzione e dell’autonomia delle università.
    Art. 2
    (Delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea in
    medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria)
  2. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
    presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione delle modalità di accesso ai
    corsi di laurea in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina
    veterinaria, in attuazione degli articoli 32 e 34 della Costituzione e nel rispetto
    dell’autonomia delle università.
  3. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi
    e criteri direttivi:
    a) prevedere che l’iscrizione al primo semestre dei corsi di laurea magistrale in medicina
    e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria sia libera;
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    b) individuare le discipline qualificanti comuni che devono essere oggetto di
    insegnamento nel primo semestre dei corsi di studio di area biomedica, sanitaria,
    farmaceutica e veterinaria da definire con i medesimi decreti legislativi di cui al comma
    1, garantendo programmi uniformi e coordinati e l’armonizzazione dei piani di studio dei
    medesimi corsi, per un numero complessivo di crediti formativi universitari (CFU)
    stabilito a livello nazionale;
    c) prevedere che l’ammissione al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale di cui al
    comma 1 sia subordinata al conseguimento di tutti i crediti formativi universitari (CFU)
    stabiliti per gli esami di profitto del primo semestre svolti secondo standard uniformi
    nonché alla collocazione in posizione utile nella graduatoria di merito nazionale;
    d) garantire, nel caso di mancata ammissione al secondo semestre dei corsi di laurea
    magistrale di cui al comma 1 il riconoscimento dei crediti formativi universitari
    conseguiti dagli studenti negli esami di profitto del primo semestre relativi alle discipline
    qualificanti comuni di cui alla lettera b), ai fini del proseguimento in un diverso corso di
    studi tra quelli di cui alla lettera b), da indicare come seconda scelta rispetto ad uno dei
    corsi di laurea magistrale di cui al comma 1, rendendo obbligatoria e gratuita la doppia
    iscrizione limitatamente al primo semestre, nonché individuare modalità per permettere
    l’iscrizione a corsi di laurea diversi da quelli di cui al comma 1 nonché di quelli definiti
    ai sensi della lettera b) del presente comma anche oltre il termine stabilito in via ordinaria;
    e) in coerenza con il fabbisogno di professionisti determinato dal SSN, individuare le
    modalità per rendere sostenibile il numero complessivo di iscrizioni al secondo semestre
    dei corsi di studio di cui alla lettera b), anche attraverso il potenziamento delle capacità
    ricettive delle università, nel rispetto di standard innovativi relativi alla qualità della
    formazione;
    f) individuare le modalità atte a consentire l’allineamento del contingente di posti dei corsi
    di laurea di cui alla lettera c) con i posti disponibili per l’accesso ai corsi di formazione
    post lauream;
    g) introdurre un sistema di monitoraggio dei fabbisogni del personale del SSN, in
    collaborazione con il Ministero della salute, al fine di intervenire a sostegno degli ambiti
    di specializzazione in cui si registrano le eventuali carenze;
    h) garantire che il numero di studenti iscritti al primo semestre dei corsi di laurea
    magistrale di cui al comma 1 non sia considerato ai fini del riparto annuale del Fondo per
    il finanziamento ordinario delle università di cui all’articolo 5 della legge 24 dicembre
    1993, n. 537;
    i) operare un riordino dell’offerta formativa universitaria che tenga conto del necessario
    allineamento tra i piani di studio dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 dei
    requisiti richiesti dalle rispettive classi di laurea, garantendo un’offerta formativa
    aderente a standard di qualità elevati;
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    l) prevedere che gli studenti dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 possano
    svolgere un’attività di formazione teorico-pratica anche sotto la guida di tutor, individuati
    tra i dirigenti medici e sanitari in servizio presso le strutture ospedaliere e territoriali sia
    universitarie sia non universitarie, di primo e di secondo livello, pubbliche e private
    convenzionate, e presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS);
    m) organizzare, anche in collaborazione con gli ordini delle professioni sanitarie, per gli
    ultimi tre anni di scuola secondaria di secondo grado, percorsi di orientamento e di
    sviluppo delle vocazioni per i corsi di laurea magistrale di cui al comma 1, i quali possano
    prevedere anche un tirocinio, assicurando la piena accessibilità degli stessi su tutto il
    territorio nazionale, secondo modalità afferenti ai percorsi per le competenze trasversali
    e l’orientamento (PCTO) definiti dal Ministero dell’istruzione e del merito, la cui
    frequenza sia valorizzata nell’ambito dell’attribuzione dei CFU previsti nel primo
    semestre dei corsi di laurea di cui al comma 1 e di quelli definiti ai sensi della lettera b)
    del presente comma;
    n) promuovere percorsi di formazione e di preparazione ai corsi di laurea magistrale di
    cui al comma 1 anche in collaborazione con le università, cui possano accedere gli
    studenti e i diplomati delle scuole secondarie di secondo grado.
  4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro
    dell’università e della ricerca, sentito il Ministro della salute. Limitatamente a quanto
    previsto dalla lettera e), i decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro
    dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in
    sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
    e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per
    l’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia
    e per i profili finanziari, che si esprimono nel termine di trenta giorni dalla data di
    trasmissione. Decorso il termine previsto per l’espressione del parere, i decreti legislativi
    possono essere comunque adottati.
  5. Se il termine previsto per l’espressione del parere da parte delle Commissioni
    parlamentari scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l’esercizio
    della delega previsto al comma 1, o successivamente, quest’ultimo è prorogato di
    quarantacinque giorni.
  6. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni
    correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1, o recanti le norme
    eventualmente occorrenti per il coordinamento formale e sostanziale con le altre leggi
    dello Stato, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei decreti
    legislativi medesimi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e secondo la procedura di
    cui al presente articolo.
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  7. Qualora uno o più decreti legislativi di cui al presente articolo determinino nuovi o
    maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, essi sono adottati solo
    successivamente o contestualmente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che
    stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità a quanto previsto dall’articolo
    17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
    Art. 3
    (Abrogazioni)
  8. Con i decreti legislativi di cui all’articolo 2 si provvede, altresì, all’abrogazione
    delle disposizioni in contrasto con i principi e i criteri direttivi di cui alla presente legge,
    nonché alla revisione della legge 2 agosto 1999, n. 264.
  9. A decorrere dall’anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata
    in vigore dei decreti legislativi di cui all’articolo 2, comma 1, della presente legge,
    all’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 2 agosto 1999, n. 264, le parole: “in
    medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria,” sono
    soppresse.
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