TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 915, 916, 942, 980 E 1002
NT
Il Relatore
Delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea
magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina
veterinaria
Art. 1
(Finalità e princìpi generali)
- Ai fini del potenziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN) in termini di numero
di medici chirurghi, odontoiatri e medici veterinari da stabilire sulla base delle esigenze
del SSN medesimo nonché della qualità della loro formazione, in coerenza con gli
investimenti previsti della Missione 6 – Salute del Piano nazionale di ripresa e resilienza,
la presente legge è volta alla revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea
magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina
veterinaria, in attuazione dell’articolo 32 e nel rispetto dei princìpi di cui agli articoli 3 e
34 della Costituzione e dell’autonomia delle università.
Art. 2
(Delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea in
medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria) - Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione delle modalità di accesso ai
corsi di laurea in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina
veterinaria, in attuazione degli articoli 32 e 34 della Costituzione e nel rispetto
dell’autonomia delle università. - Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi
e criteri direttivi:
a) prevedere che l’iscrizione al primo semestre dei corsi di laurea magistrale in medicina
e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria sia libera;
2
b) individuare le discipline qualificanti comuni che devono essere oggetto di
insegnamento nel primo semestre dei corsi di studio di area biomedica, sanitaria,
farmaceutica e veterinaria da definire con i medesimi decreti legislativi di cui al comma
1, garantendo programmi uniformi e coordinati e l’armonizzazione dei piani di studio dei
medesimi corsi, per un numero complessivo di crediti formativi universitari (CFU)
stabilito a livello nazionale;
c) prevedere che l’ammissione al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale di cui al
comma 1 sia subordinata al conseguimento di tutti i crediti formativi universitari (CFU)
stabiliti per gli esami di profitto del primo semestre svolti secondo standard uniformi
nonché alla collocazione in posizione utile nella graduatoria di merito nazionale;
d) garantire, nel caso di mancata ammissione al secondo semestre dei corsi di laurea
magistrale di cui al comma 1 il riconoscimento dei crediti formativi universitari
conseguiti dagli studenti negli esami di profitto del primo semestre relativi alle discipline
qualificanti comuni di cui alla lettera b), ai fini del proseguimento in un diverso corso di
studi tra quelli di cui alla lettera b), da indicare come seconda scelta rispetto ad uno dei
corsi di laurea magistrale di cui al comma 1, rendendo obbligatoria e gratuita la doppia
iscrizione limitatamente al primo semestre, nonché individuare modalità per permettere
l’iscrizione a corsi di laurea diversi da quelli di cui al comma 1 nonché di quelli definiti
ai sensi della lettera b) del presente comma anche oltre il termine stabilito in via ordinaria;
e) in coerenza con il fabbisogno di professionisti determinato dal SSN, individuare le
modalità per rendere sostenibile il numero complessivo di iscrizioni al secondo semestre
dei corsi di studio di cui alla lettera b), anche attraverso il potenziamento delle capacità
ricettive delle università, nel rispetto di standard innovativi relativi alla qualità della
formazione;
f) individuare le modalità atte a consentire l’allineamento del contingente di posti dei corsi
di laurea di cui alla lettera c) con i posti disponibili per l’accesso ai corsi di formazione
post lauream;
g) introdurre un sistema di monitoraggio dei fabbisogni del personale del SSN, in
collaborazione con il Ministero della salute, al fine di intervenire a sostegno degli ambiti
di specializzazione in cui si registrano le eventuali carenze;
h) garantire che il numero di studenti iscritti al primo semestre dei corsi di laurea
magistrale di cui al comma 1 non sia considerato ai fini del riparto annuale del Fondo per
il finanziamento ordinario delle università di cui all’articolo 5 della legge 24 dicembre
1993, n. 537;
i) operare un riordino dell’offerta formativa universitaria che tenga conto del necessario
allineamento tra i piani di studio dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 dei
requisiti richiesti dalle rispettive classi di laurea, garantendo un’offerta formativa
aderente a standard di qualità elevati;
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l) prevedere che gli studenti dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 possano
svolgere un’attività di formazione teorico-pratica anche sotto la guida di tutor, individuati
tra i dirigenti medici e sanitari in servizio presso le strutture ospedaliere e territoriali sia
universitarie sia non universitarie, di primo e di secondo livello, pubbliche e private
convenzionate, e presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS);
m) organizzare, anche in collaborazione con gli ordini delle professioni sanitarie, per gli
ultimi tre anni di scuola secondaria di secondo grado, percorsi di orientamento e di
sviluppo delle vocazioni per i corsi di laurea magistrale di cui al comma 1, i quali possano
prevedere anche un tirocinio, assicurando la piena accessibilità degli stessi su tutto il
territorio nazionale, secondo modalità afferenti ai percorsi per le competenze trasversali
e l’orientamento (PCTO) definiti dal Ministero dell’istruzione e del merito, la cui
frequenza sia valorizzata nell’ambito dell’attribuzione dei CFU previsti nel primo
semestre dei corsi di laurea di cui al comma 1 e di quelli definiti ai sensi della lettera b)
del presente comma;
n) promuovere percorsi di formazione e di preparazione ai corsi di laurea magistrale di
cui al comma 1 anche in collaborazione con le università, cui possano accedere gli
studenti e i diplomati delle scuole secondarie di secondo grado. - I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro
dell’università e della ricerca, sentito il Ministro della salute. Limitatamente a quanto
previsto dalla lettera e), i decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro
dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in
sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per
l’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia
e per i profili finanziari, che si esprimono nel termine di trenta giorni dalla data di
trasmissione. Decorso il termine previsto per l’espressione del parere, i decreti legislativi
possono essere comunque adottati. - Se il termine previsto per l’espressione del parere da parte delle Commissioni
parlamentari scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l’esercizio
della delega previsto al comma 1, o successivamente, quest’ultimo è prorogato di
quarantacinque giorni. - Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni
correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1, o recanti le norme
eventualmente occorrenti per il coordinamento formale e sostanziale con le altre leggi
dello Stato, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei decreti
legislativi medesimi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e secondo la procedura di
cui al presente articolo.
4 - Qualora uno o più decreti legislativi di cui al presente articolo determinino nuovi o
maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, essi sono adottati solo
successivamente o contestualmente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che
stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità a quanto previsto dall’articolo
17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Art. 3
(Abrogazioni) - Con i decreti legislativi di cui all’articolo 2 si provvede, altresì, all’abrogazione
delle disposizioni in contrasto con i principi e i criteri direttivi di cui alla presente legge,
nonché alla revisione della legge 2 agosto 1999, n. 264. - A decorrere dall’anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata
in vigore dei decreti legislativi di cui all’articolo 2, comma 1, della presente legge,
all’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 2 agosto 1999, n. 264, le parole: “in
medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria,” sono
soppresse.
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