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​IL DIRITTO ALLA SANITA’ PER GLI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO

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​IL DIRITTO ALLA SANITA’ PER GLI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO

di Giuseppe Vinci, presidente dell’Accademia dei semplici, Bologna

​PREMESSA. Il diritto alla salute è un principio fondamentale sancito dall’articolo 32 della Costituzione italiana, che stabilisce: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.” ​Tuttavia, quando un cittadino italiano trasferisce la propria residenza all’estero, si verificano delle modifiche sostanziali al suo status rispetto al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) italiano.

LE DISPOSIZIONI NORMATIVE. La normativa di riferimento è complessa e dipende principalmente dallo Stato di residenza e dall’iscrizione all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.). Esaminiamo di seguito i principi fondamentali previsti dalla legge:

​ISCRIZIONE ALL’AIRE E PERDITA DEL DIRITTO.

​L’iscrizione all’A.I.R.E., istituita con la Legge 27 ottobre 1988, n. 470, è un obbligo per i cittadini che stabiliscono la propria residenza all’estero per un periodo superiore ai dodici mesi. ​L’effetto principale dell’iscrizione all’AIRE, ai fini sanitari, è la perdita del diritto all’assistenza sanitaria a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) italiano. Il cittadino perde il medico di base e la tessera sanitaria italiana (salvo eccezioni), in base ai seguenti riferimenti normativi:

  • ​Legge 27 ottobre 1988, n. 470 (Istituzione dell’AIRE).
    • ​Articolo 19 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del SSN), in cui si prevedono le condizioni per l’iscrizione al SSN.
    • ​Decreto Legislativo 6 febbraio 1996, n. 143, e successive modifiche, che regolano la materia.

​La logica di base è che il cittadino residente all’estero ha diritto all’assistenza sanitaria nel Paese di nuova residenza e non contribuisce più, attraverso la fiscalità generale italiana, al finanziamento del SSN.

SOGGIORNO TEMPORANEO IN ITALIA E ASSISTENZA SANITARIA. ​

Gli italiani iscritti all’AIRE non hanno diritto all’assistenza sanitaria ordinaria in Italia durante i loro soggiorni temporanei. Tuttavia, la normativa prevede alcune tutele essenziali:

​A. Cure Urgenti ed Emergenti. ​In caso di temporaneo rientro in Italia, il cittadino iscritto all’AIRE ha diritto esclusivamente alle prestazioni ospedaliere urgenti e di emergenza per un periodo massimo di 90 giorni per ogni rientro, dietro pagamento della tariffa intera, come previsto dal Decreto Ministeriale 1° febbraio 1996 (norme di attuazione dell’articolo 19, comma 1, lettera b) della legge 23 dicembre 1978, n. 833).

​B. Categorie Esenti/Protette (Assistenza Temporanea). ​Alcune categorie di cittadini italiani residenti all’estero mantengono il diritto all’assistenza sanitaria in Italia anche se iscritti all’AIRE, ma solo per un periodo limitato e per specifiche prestazioni:

  1. ​Lavoratori con contratto a termine: per un massimo di 90 giorni dal rientro in Italia.
  2. ​Pensionati italiani (o familiari a carico) emigrati: titolari di pensione erogata da enti previdenziali italiani (o di pensione minima sociale). In base alla loro provenienza (UE/SEE/Svizzera o extra-UE con convenzione), possono avere diritto a diverse forme di assistenza.
  3. ​Studenti (fino a 26 anni) per il periodo di studio: Possono richiedere l’iscrizione temporanea al SSN per motivi di studio.
  4. ​Cittadini con lo status di emigrato: (nati in Italia, con cittadinanza italiana e residenti all’estero, oppure nati all’estero, con cittadinanza italiana, che hanno risieduto in Italia e poi all’estero), solo per le prestazioni urgenti per 90 giorni, a titolo gratuito, a condizione che non abbiano altra copertura assicurativa, come previsto dalla circolare del Ministero della Salute.

​L’ASSISTENZA SANITARIA ALL’ESTERO.

​La situazione cambia drasticamente a seconda che il Paese di residenza abbia o meno stipulato accordi di sicurezza sociale o convenzioni bilaterali con l’Italia. In particolare:

​a) Paesi dell’Unione Europea (UE), Spazio Economico Europeo (SEE) e Svizzera. ​Nei Paesi UE, SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) e in Svizzera, l’assistenza sanitaria è regolata sia dal ​Regolamento (CE) n. 883/2004 (sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale), sia dal ​Regolamento (CE) n. 987/2009 (regolamento di applicazione). ​Il cittadino italiano iscritto all’AIRE e residente in uno di questi Paesi ha diritto all’assistenza sanitaria in tale Stato, a carico dell’Istituzione del Paese di residenza. Se il cittadino rientra temporaneamente in Italia, ha diritto alle cure medicalmente necessarie esibendo semplicemente la TEAM (Tessera Europea di Assicurazione Malattia) rilasciata dal Paese di residenza.

​b) Paesi Extra-UE/Extra-SEE Convenzionati. ​Per alcuni Paesi non-UE/SEE (ad esempio, Argentina, Australia, Brasile, Capo Verde, Città del Vaticano, San Marino, ecc.), sono in vigore accordi bilaterali di sicurezza sociale o specifiche convenzioni sanitarie. In questi casi l’assistenza sanitaria è fornita secondo le modalità previste dalle singole convenzioni. Solitamente, in caso di cure all’estero, il cittadino deve seguire una procedura che può prevedere l’assistenza diretta (esibizione di un apposito attestato) o l’assistenza indiretta (pagamento in loco e successivo rimborso da parte dell’ASL italiana, previa presentazione della documentazione al Consolato). Il riferimento normativo è il  ​Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618 e smi (Norme relative all’assistenza sanitaria al personale dello Stato e degli Enti pubblici e ai loro familiari).

​c) Paesi Extra-UE/Extra-SEE Non Convenzionati. ​Se il cittadino italiano risiede in un Paese con cui l’Italia non ha in vigore alcuna convenzione, perde totalmente il diritto all’assistenza sanitaria a carico del SSN. Dovrà provvedere autonomamente (ad esempio, stipulando un’assicurazione sanitaria locale). ​In caso di rientro temporaneo in Italia, valgono le sole tutele per le cure urgenti/emergenti di cui al Decreto Ministeriale 1° febbraio 1996 riguardante la determinazione delle tariffe per le cure ospedaliere urgenti prestate dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) a cittadini italiani e stranieri non assicurati.

NOVITA’ NORMATIVE IN DISCUSSIONE E LA SANITA’ A PAGAMENTO

​Un tema di grande attualità è la proposta di legge Atto Camera 1042 “Modifica all’articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria in favore dei cittadini iscritti nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero“, approvata il 27 novembre 2025 e trasmessa al Senato,  che mira a garantire il diritto all’assistenza sanitaria in territorio italiano anche ai cittadini italiani iscritti all’A.I.R.E. e residenti in Paesi extra-UE e non aderenti all’EFTA (Associazione europea di libero scambio). ​La proposta, che modifica l’Articolo 19 della Legge n. 833/1978, prevede la possibilità per questi cittadini di:
  • ​Iscrizione annuale al SSN italiano: per accedere alle prestazioni sanitarie non urgenti e programmabili.
  • ​Contributo Economico: L’accesso sarebbe subordinato al versamento di un contributo annuo (attualmente ipotizzato in circa 2.000 euro, non frazionabile), calcolato sulla base del costo medio pro capite dell’assistenza sanitaria.
  • ​Esenzioni: Sono previste esenzioni per i minori, purché almeno un genitore o tutore abbia richiesto l’iscrizione a pagamento.

​Questa iniziativa, se approvata, rappresenterebbe un’importante novità, consentendo agli italiani all’estero extra-convenzionati, dietro corresponsione di un contributo, di accedere alle prestazioni del SSN in Italia. A differenza delle convenzioni previdenziali o fiscali (che coprono molti più Paesi), le convenzioni sanitarie bilaterali sono meno numerose e coprono categorie specifiche di persone (es. turisti, lavoratori in distacco, pensionati) e in modi diversi.

​PAESI EXTRA-UE IN CONVENZIONE SANITARIA

​I Paesi Extra-UE (e fuori dallo Spazio Economico Europeo – SEE – e Svizzera) con cui l’Italia ha accordi specifici per l’assistenza sanitaria sono: ​Argentina, ​Australia, ​Bosnia, Erzegovina (Ex-Jugoslavia), ​Brasile, ​Capo Verde, ​Macedonia del Nord (Ex-Jugoslavia), ​Principato di Monaco, ​Repubblica di San Marino, ​Serbia (Ex-Jugoslavia), Montenegro (Ex-Jugoslavia), ​Santa Sede / Città del Vaticano, ​Tunisia.

​L’assistenza sanitaria in questi Paesi non è automatica come avviene nell’UE/SEE con la TEAM (Tessera Europea di Assicurazione Malattia).Si può usufruire dell’assistenza sanitaria solo se si rientra nelle categorie e nelle situazioni previste dalla specifica convenzione (ad esempio, lavoratori in distacco, familiari, o in alcuni casi specifici i turisti).

Pertanto, è fondamentale informarsi presso la propria ASL di residenza PRIMA della partenza e farsi rilasciare il modulo di diritto specifico per quel Paese (ad esempio, il Modulo I/RA per l’Argentina o I/B2 per il Brasile).

Per tutti gli altri Paesi Extra-UE non in questa lista, le prestazioni sanitarie sono interamente a carico dell’assistito. È fortemente consigliato stipulare una polizza assicurativa privata.

​PAESI CON CONVENZIONI PREVIDENZIALI NON SANITARIE

​Alcuni Paesi come Stati Uniti d’America, Canada, Giappone, Israele e Turchia hanno convenzioni con l’Italia che riguardano principalmente la previdenza sociale (pensioni, contributi), ma non una convenzione sanitaria generale che copra turisti o residenti allo stesso modo dei Paesi elencati sopra.

​CONCLUSIONI. La normativa sul diritto alla sanità per gli italiani all’estero è stratificata e in continua evoluzione. Il principio generale è che l’iscrizione all’A.I.R.E. comporta la revoca del diritto all’assistenza ordinaria SSN in Italia. Le eccezioni dipendono dalla posizione lavorativa/pensionistica, dallo status di emigrato e, soprattutto, dagli accordi internazionali vigenti con il Paese di residenza. È sempre consigliabile consultare il sito del Ministero della Salute o le Rappresentanze diplomatico-consolari per le informazioni più aggiornate e specifiche.

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