Cassazione: quando il medico commette reato nel prescrivere le radiografie
La Suprema Corte con la sent. n. 36820 del 29 settembre 2022 afferma che di alcuni trattamenti medici, soprattutto se potenzialmente pericolosi per la salute, non bisogna fare un uso disinvolto
Commette reato il medico che sottopone il paziente a radiografie inutili o comunque evitabili, non necessarie per un’immediata prestazione sanitaria (intervento, trattamento farmacologico, ecc.). Sul punto si è recentemente espressa la Corte di Cassazione, stabilendo che rischia di incorrere in un crimine il medico che abusa dell’esame radiologico sui pazienti. Insomma: la Suprema Corte afferma che di alcuni trattamenti medici, soprattutto se potenzialmente pericolosi per la salute, non bisogna fare un uso disinvolto,
Solamente il medico di famiglia e lo specialista possono prescrivere un esame radiologico, e soltanto quando ve ne sia necessità. Infatti, le radiazioni X posseggono un’alta energia: per tale motivo sono in grado di trasformare la materia causandone un danno. Tale danno è certo, seppur controllato, ad alte dosi (come nel caso della radioterapia), mentre nel caso della radiologia c’è la probabilità (bassa) ma non la certezza di arrecare un danno. Per tale ragione è importante che gli esami radiologici siano prescritti da un medico solamente quando ve ne sia necessità, come meglio diremo nel prossimo paragrafo.
Pertanto giova ricordare che la legge stabilisce in modo chiaro che è vietata l’esposizione non giustificata ai raggi X. Ma non solo. Le esposizioni mediche devono mostrare di essere sufficientemente efficaci mediante la valutazione dei potenziali vantaggi diagnostici o terapeutici complessivi da esse prodotti, inclusi i benefici diretti per la salute della persona, rispetto al danno alla persona che l’esposizione potrebbe causare, tenendo conto dell’efficacia, dei vantaggi e dei rischi di tecniche alternative disponibili che non comportano un’esposizione, ovvero che comportano una minore esposizione alle radiazioni. Insomma: la radiografia deve essere l’ultima scelta, da farsi solo se non ci sono esami meno dannosi per la salute del paziente.
La legge specifica altresì che il medico prescrivente e lo specialista, per evitare esposizioni non necessarie, si avvalgono delle informazioni acquisite o si assicurano di non essere in grado di procurarsi precedenti informazioni diagnostiche o documentazione medica pertinenti alla prevista esposizione. Ma non è tutto: la legge stabilisce che è reato fare radiografie quando non ce n’è necessità o quando si potrebbe ricorrere ad altri strumenti meno dannosi per la salute del paziente. La pena è l’arresto fino a tre mesi oppure un’ammenda (cioè, una sanzione pecuniaria).
In pratica, compie reato il medico che abusa delle radiografie. A tale conclusione è giunta anche la Corte di Cassazione (sent. n. 36820 del 29 settembre 2022), che ha condannato il dentista che sottoponeva i clienti a radiazioni ionizzanti senza documentate esigenze diagnostiche. Le attività radiodiagnostiche complementari, infatti, possono essere eseguite soltanto se sono contestuali alla procedura specialistica e non si possono rimandare. Ad esempio, il dentista può fare una radiografia se questa è necessaria per effettuare una difficile estrazione. Non si può invece ricorrere all’esame radiologico solamente per un controllo, senza che ve ne sia una necessità concreta.
Va dunque condannato il dentista che sottopone a raggi X i pazienti che non effettuano alcun trattamento odontoiatrico, mentre il professionista non documenta esigenze diagnostiche o vantaggi terapeutici. Nel caso di specie, su venticinque pazienti trattati coi raggi X ben tredici di loro si erano sottoposti a prestazioni in un altro momento mentre gli altri non avevano effettuato alcun tipo di trattamento. In questo caso, le radiografie non erano servite praticamente a nulla, non essendo necessarie per la prestazione medica.
Le radiografie, infatti, possono essere fatte soltanto se risultano di ausilio diretto al medico «per lo svolgimento di specifici interventi di carattere strumentale propri della disciplina». A patto, però, che risultino «contestuali, integrate e indilazionabili» rispetto alla procedura specialistica che il professionista sanitario sta svolgendo.