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IL SUICIDIO MEDICALMENTE ASSISTITO IN ITALIA E NEL MONDO

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IL SUICIDIO MEDICALMENTE ASSISTITO
IN ITALIA E NEL MONDO
CONSIDERAZIONI
di Giuseppe Vinci, presidente dell’ACCADEMIA DEI SEMPLICI “Sic et simpliciter”
Bologna
PREMESSA. Il “suicidio medicalmente assistito” è un tema di profonda complessità etica,
medica, legale e sociale che continua a generare dibattito in tutto il mondo. Sebbene sia
legale in un numero limitato di paesi e giurisdizioni, le discussioni sulle sue implicazioni e
sulla sua accettabilità morale sono tutt’altro che risolte. Questo intervento mira a esplorare
le diverse sfaccettature del suicidio assistito, cercando di offrire una panoramica equilibrata
delle argomentazioni a favore e contro. Nel nostro caso è fondamentale distinguere tra: a)
suicidio medicalmente assistito (quando una persona, con una malattia terminale e
sofferente, riceve da un medico i farmaci per porre fine alla propria vita ed è il paziente
stesso ad auto-somministrarsi i farmaci); b) eutanasia (quando è il medico a somministrare
direttamente i farmaci letali al paziente); c) rifiuto di trattamenti medici (quando i pazienti
hanno il diritto di rifiutare trattamenti medici).
LA DIFFUSIONE NEL MONDO. Attualmente, il suicidio assistito è legale in un numero
limitato di giurisdizioni a livello globale. Tra i paesi che lo consentono vi sono la Svizzera,
alcuni stati degli Stati Uniti (come Oregon, Washington, California, Colorado, Vermont,
Maine, New Jersey, New Mexico e il Distretto di Columbia), il Canada, l’Australia (in alcuni
stati come Victoria, Western Australia, Tasmania, Queensland, South Australia e New South
Wales), la Nuova Zelanda e la Spagna. Ogni paese o stato ha leggi e protocolli specifici che
regolano l’accesso a questa pratica, spesso richiedendo che il paziente sia pienamente
capace di intendere e di volere, abbia una diagnosi terminale con una prognosi limitata e
stia sperimentando sofferenze intollerabili.

IL SUICIDIO MEDICALMENTE ASSISTITO IN ITALIA. In Italia, la situazione è
particolarmente delicata. Non esiste una legge specifica che legalizzi il suicidio assistito, ma
la Corte costituzionale, con la sentenza 242/2019 sul caso Cappato-Antoniani, ha stabilito
che non è punibile chi agevola il suicidio di un paziente tenuto in vita da trattamenti di
sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile che gli cagiona una sofferenza fisica
o psicologica intollerabile, purché sia pienamente capace di prendere decisioni libere e
consapevoli. Questa sentenza ha aperto la strada a una serie di dibattiti e ha spinto per una
legislazione più chiara in materia.
UN NUOVO CASO ITALIANO. Una giornalista perugina affetta da una forma progressiva
di sclerosi multipla, dopo una lunga attesa e una battaglia legale durata tre anni, nel
novembre 2024, ha visto riconosciuti i quattro requisiti previsti dalla sentenza della Corte
costituzionale n. 242/2019 sul suicidio medicalmente assistito, diventando la nona persona
in Italia ad ottenere questo diritto, supportata dall’Associazione Luca Coscioni. Questi
requisiti includono la capacità di autodeterminarsi, una patologia irreversibile che provoca
sofferenze fisiche o psicologiche ritenute intollerabili e la dipendenza da trattamenti di
sostegno vitale.

I FAVOREVOLI. I sostenitori del suicidio assistito pongono l’accento sull’autonomia
individuale e sul diritto di ogni persona di prendere decisioni sul proprio corpo e sulla propria
vita, specialmente di fronte a una sofferenza insopportabile e senza speranza di
miglioramento. L’idea centrale è che la dignità della persona includa anche la possibilità di
scegliere come e quando terminare la propria esistenza, evitando un prolungamento inutile
del dolore e della degradazione. Viene spesso citato il principio di compassione,
argomentando che negare questa opzione prolungherebbe solo le sofferenze di individui
già in condizioni estreme.
I CONTRARI. Le obiezioni al suicidio assistito sono altrettanto forti e radicate. Dal punto di
vista etico e religioso, molti ritengono che la vita sia un dono sacro e che nessuno abbia il
diritto di porvi fine, nemmeno a sé stesso. Ci sono preoccupazioni significative riguardo alla
“pendenza scivolosa”, ovvero il timore che la legalizzazione del suicidio assistito possa
portare a un’estensione della pratica a categorie di persone più vulnerabili, o che possa
erodere il valore della vita umana. Dal punto di vista medico, alcuni medici si oppongono
per ragioni di coscienza o perché ritengono che il loro ruolo sia quello di curare e preservare
la vita, non di terminarla. Si solleva anche la questione della diagnosi accurata della
sofferenza psicologica e del rischio che la depressione non diagnosticata o curata possa
influenzare la decisione di un individuo. Infine, esiste il dibattito sulla qualità delle cure
palliative: molti sostengono che un migliore accesso e una maggiore qualità delle cure
palliative potrebbero alleviare la sofferenza e ridurre la richiesta di suicidio assistito.
LE CURE. Le cure (palliative) giocano un ruolo cruciale nel dibattito sul fine vita. Il loro
obiettivo è migliorare la qualità della vita dei pazienti e delle loro famiglie che affrontano
problemi associati a malattie potenzialmente letali, attraverso la prevenzione e il sollievo
della sofferenza. Un’adeguata implementazione delle cure può alleviare il dolore fisico,
gestire i sintomi, fornire supporto psicologico e spirituale, e affrontare le preoccupazioni
sociali ed esistenziali, riducendo in molti casi il desiderio di porre fine alla propria vita.
LA GIURISPRUDENZA. La giurisprudenza italiana sul suicidio assistito è un tema
complesso e in continua evoluzione, caratterizzato dall’assenza di una legge specifica e
dalla centralità delle pronunce della Corte costituzionale. In Italia, il suicidio medicalmente
assistito non è regolato da una legge organica, e la materia rientra ancora nell’ambito di
applicazione degli articoli 579 (omicidio del consenziente) e 580 (istigazione o aiuto al
suicidio) del Codice penale, che prevedono sanzioni penali. Tuttavia, la giurisprudenza della
Corte costituzionale ha progressivamente introdotto delle aperture.
Le sentenze chiave che hanno delineato il quadro attuale sono principalmente due:
a)
Sentenza n. 242 del 2019 (caso Cappato/Dj Fabo). Questa è la pronuncia più
significativa. La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale
dell’articolo 580 del Codice penale nella parte in cui non esclude la punibilità di chi agevola
l’esecuzione del proposito di suicidio, liberamente e autonomamente formatosi, di una
persona che si trova in determinate condizioni: tenuta in vita da trattamenti di sostegno
vitale; affetta da una patologia irreversibile; fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che la
persona reputa intollerabili; pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli.
Questa sentenza ha stabilito le condizioni in presenza delle quali l’aiuto al suicidio non è
punibile, pur lasciando un vuoto legislativo che spetta al Parlamento colmare con una legge;
b)
Sentenza n. 135 del 2024 (e successive, come la n. 66/2025 sul caso “Cappato ter”).
Queste pronunce hanno ribadito e in parte precisato i requisiti stabiliti dalla sentenza
242/2019, in particolare il requisito dei “trattamenti di sostegno vitale”. La Corte
costituzionale ha respinto tentativi di ampliare l’interpretazione di tale requisito,
sottolineando l’importanza di bilanciare il diritto all’autodeterminazione individuale con la
tutela dei soggetti vulnerabili e i rischi di abuso. Ha quindi confermato che l’esclusione della
punibilità si applica specificamente ai casi in cui la persona è tenuta in vita da trattamenti di
sostegno vitale.
IL RUOLO DELLA CORTE COSTITUZIONALE. In assenza di una legge specifica, è la
Corte costituzionale che ha progressivamente scalfito il divieto assoluto di aiuto al suicidio,
introducendo delle eccezioni in casi specifici e limitati. Le condizioni per la non punibilità
dell’aiuto al suicidio sono molto precise e rigorose, focalizzate sulla presenza di una
patologia irreversibile, sofferenze intollerabili, la dipendenza da trattamenti di sostegno
vitale e la piena capacità di autodeterminazione del paziente. Purtroppo, nonostante gli inviti
della Corte costituzionale al Parlamento a legiferare sulla materia, a oggi non è stata
approvata una legge nazionale che regolamenti in modo esaustivo il fine vita e il suicidio
assistito. Questo crea incertezza e difficoltà applicative.
IL RUOLO DEI COMITATI ETICI. La giurisprudenza prevede che la verifica delle condizioni
e delle modalità di esecuzione del suicidio assistito debba avvenire attraverso una
valutazione da parte di una struttura pubblica, in genere un comitato etico territorialmente
competente. Inoltre, è fondamentale distinguere il suicidio assistito (dove il paziente si
autosomministra il farmaco letale con l’aiuto di terzi) dall’eutanasia (dove l’atto che causa la
morte è compiuto da un terzo, generalmente un medico). L’eutanasia rimane illegale in Italia
(rientrando nell’omicidio del consenziente, art. 579 c.p.).
IL DIBATTITO IN CORSO. La questione è ancora oggetto di ampio dibattito etico, giuridico
e politico, con spinte per una maggiore regolamentazione e per l’ampliamento delle
casistiche ammesse, contrapposte a posizioni più conservative. In sintesi, la giurisprudenza
italiana sul suicidio assistito ha aperto una breccia nel muro del divieto assoluto, ma lo ha
fatto con estrema cautela e ponendo condizioni molto specifiche, in attesa di un intervento
legislativo che si è finora dimostrato elusivo.
CONCLUSIONE. Il suicidio assistito rimane un argomento che tocca corde profonde nella
società, nella medicina e nella moralità individuale. La complessità del tema richiede un
approccio ponderato, che tenga conto delle diverse prospettive etiche, della dignità del
paziente, delle implicazioni legali e dell’importanza di garantire cure adeguate a tutti coloro
che si trovano ad affrontare la fine della vita. Mentre alcuni paesi si muovono verso una
maggiore liberalizzazione, il dibattito continua, evidenziando la necessità di trovare un
equilibrio tra l’autonomia individuale e la protezione dei più vulnerabili, sempre con un occhio
di riguardo alla compassione e al sollievo della sofferenza.

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