
Sintesi del Rapporto di Amnesty International sul Genocidio a Gaza
a seguito dell’incontro in S.M.I.P.S. del 26 Settembre 2025 – a cura di Silvia Pizzigoni
Introduzione sul rapporto ‐ metodologia
Il presente documento offre una sintesi ragionata del rapporto pubblicato da Amnesty
International il 5 Dicembre 2024 relativo alla situazione a Gaza, con particolare attenzione
agli elementi che configurano il crimine di genocidio da parte di Israele, così come definito
dalla Convenzione del 1948 per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio. La
metodologia di Amnesty si basa su:
testimonianze dirette: oltre 200 persone tra sopravvissuti, testimoni, membri delle
autorità locali, operatori sanitari e rappresentanti di ONG in loco sono stati
intervistati
foto e video: analisi di immagini satellitari, video e foto digitali, e dove possibile
anche geolocalizzati; per ogni evento testimoniato sono state raccolte almeno 3
prove dello stesso
rapporti medici, fonti locali e verifiche forensi indipendenti: report e articoli di
organi di stampa, dichiarazioni, osservazioni e pareri della Corte suprema
Israeliana
pareri di esperti del diritto internazionale
Questo denota alte diversificazione e ridondanza delle fonti, e conferisce alta oggettività e
autorità al rapporto. Il rapporto è stato redatto dal Segretariato Internazionale di Amnesty
Interntional, e conta circa 300 pagine.
Sebbene Amnesty non possa formalmente attribuire responsabilità statali, il rapporto
contribuisce alla costruzione di un corpus probatorio solido sui crimini commessi e fornisce
elementi utili alle indagini della giustizia internazionale.
rapporto nasce dall’osservazione delle condotte adottate dalle Forze Armate israeliane nel
corso delle operazioni militari a Gaza: Amnesty evidenzia come tali condotte vadano ben
oltre le violazioni del diritto internazionale umanitario (DIU), configurando atti che
rientrano tra i pilastri del genocidio.
Atti di genocidio documentati
Per arrivare alla tesi argomentata nel rapporto, esso parte dalla definizione giuridica di
Genocidio per come scritta nella Convenzione sul genocidio (art. II), che dice:
“G. è ciascuno degli atti seguenti, commessi con l’intenzione di distruggere, in tutto o in parte,
un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, come tale:
a) uccisione di membri del gruppo;
b) lesioni gravi all’integrità fisica o mentale di membri del gruppo;
c) il fatto di sottoporre deliberatamente il gruppo a condizioni di vita intese a provocare la sua
distruzione fisica, totale o parziale;
d) misure miranti a impedire nascite all’interno del gruppo;
e) trasferimento forzato di fanciulli da un gruppo ad un altro
La convenzione stabilisce dunque alcuni elementi fondanti per stabilire la sussistenza di un
genocidio:
la presenza di una o più delle cinque condotte tipiche: Amnesty concentra la sua
analisi su tre di esse, per le quali fornisce un’ampia documentazione probatoria
la presenza di un gruppo, oggetto di questi atti
il fatto che in toto o in parte ne sia attentata la distruzione
il fatto che questi atti vengano compiuti con dolo specifico, con intenzionlità
finalizzata alla distruzione del gruppo
Amnesty nel rapporto esamina tutti questi punti, e nei 4 capitoli seguenti qui sotto verranno
sintetizzate le argomentazioni del rapporto
Le condotte tipiche ‐ 3 delle 5 previste ‐ (actus reus):
- Uccisioni e feriti gravi – Amnesty documenta l’uccisione sistematica di civili palestinesi, spesso intere famiglie
sterminate in un singolo attacco – Viene dimostrato l’uso indiscriminato di armi esplosive in aree densamente popolate – Le conseguenze includono migliaia di morti e feriti gravi, molti dei quali bambini - Danni fisici e psicologici alla popolazione –
Oltre ai feriti, Amnesty segnala amputazioni di massa, traumi permanenti e ferite
invalidanti – Sono documentati episodi di torture, violenze sessuali e trattamenti inumani – La popolazione è sottoposta a uno stato di terrore costante, con gravi ripercussioni
psichiche collettive - Imposizione di condizioni di vita tali da portare alla distruzione del gruppo – L’assedio imposto da Israele ha comportato la privazione di beni essenziali: acqua, cibo,
carburante, elettricità e medicinali – Amnesty rileva la distruzione sistematica di ospedali, scuole e infrastrutture vitali –
Gli sfollamenti forzati hanno costretto centinaia di migliaia di persone a vivere in
condizioni disumane.
La presenza di un “gruppo” (etnico, sociale, religioso… etc)
Indipendentemente dal fatto che le singole persone palestinesi siano cittadini di Israele, che
vivono in Israele o sotto il governo militare Israeliano, o nei Territori palestinesi occupati, o
ancora che siano rifugiati, essi:
si identificano fortemente come Palestinesi ed hanno forti e radicati legami politici, etnici,
sociali, culturali, di lingua ed usanze/pratiche.
Pertanto, i Palestinesi si configurano come gruppo e sono pertanto protetti dalla
convenzione.
Il tentativo di distruzione di anche solo una “parte” del gruppo
Il rapporto si concentra solo su Gaza. Ma i Palestinesi non sono solo lì. Allora ci si chiede, è
sufficiente che le azioni analizzate riguardino solo una parte del gruppo per poter parlare di
genocidio?
La giurisprudenza internazionale ha adottato un requisito di sostanzialità piuttosto che di
soglia numerica, ovvero il fatto che la parte (Gaza) rappresenti una parte sostanziale del
gruppo nel suo insieme (Palestinesi), e la parte dei palestinesi che vivono a Gaza,
costituendo il 40% circa di tutti i palestinesi, è da considerarsi come parte sostanziale del
gruppo.
L’intenzionalità
Amnesty sottolinea che gli atti elencati poc’anzi costituiscono l’elemento materiale del
genocidio (actus reus). Per la qualificazione piena del genocidio, è tuttavia necessario
accertare anche l’elemento soggettivo, ovvero l’intenzionalità. Amnesty per attribuire il
dolus specialis (l’intento specifico di distruggere, in tutto o in parte, il gruppo palestinese),
riporta elementi che suggeriscono tale intenzione:
prove dirette di intenzionalità: dichiarazioni pubbliche di leader politici e militari
israeliani: oltre 100 dichiarazioni disumanizzanti da parte di funzionari e ufficiali
israeliani sono state raccolte, da cui 22 rilasciate dai membri dei gabinetti di guerra
- audio e video di soldati inneggianti alla distruzione del gruppo.
prove indirette di intenzionalità:
o contesto: contesto di occupazione pluridecennale, apartheid, blocco illegale
dal 2007
o esistenza di modello di condotta: oppressione istituzionalizzata
o portata degli eventi e sistematicità: scelte sistematiche di colpire
infrastrutture civili, ostacoli all’arrivo di aiuti umanitari.
Conclusioni
Il rapporto di Amnesty contribuisce a dimostrare che a Gaza sono stati commessi atti che
rientrano tra quelli previsti dalla Convenzione sul genocidio. Pur non potendo sancire
formalmente la responsabilità statale, Amnesty offre una documentazione dettagliata e
autorevole, che integra e rafforza le indagini delle Nazioni Unite e della Corte Penale
Internazionale. La forza del rapporto risiede nella capacità di collegare testimonianze
individuali, prove materiali e analisi giuridica, fornendo un quadro complessivo che rende
sempre più difficile negare l’evidenza della natura genocidaria delle operazioni in corso.