Giustizia: dal “cittadino” alla “persona “. Rileggiamo la Costituzione
03 Dicembre 2025 Di Piero Sandulli

La data del referendum sulla giustizia non è ancora stata fissata. Il dibattito nel Paese è, tuttavia, molto animato e non passa giorno senza richiami alla Costituzione.Tali richiami alla Carta rimandano, però, ad alcuni principi fondamentali che mi sembrano trascurati e che arrivano da lontano. Ricordo che la Rivoluzione francese fece inserire la borghesia, definita terzo potere, nella filiera decisionale che fino a quel momento era stata appannaggio della nobiltà e del clero. L’attenzione della normativa si fermò, pertanto, sui cittadini enfatizzando il loro status in quanto portatori dei diritti pubblici propri della cittadinanza, in un più ampio rapporto di socialità. Poca attenzione fu dedicata ai diritti della persona, che non possono essere limitati al solo aspetto pubblicistico dei rapporti con lo Stato. Perché lo ricordo qui ? Perché alla base del nostro impianto Costituzionale, come emerge dalla prima parte della Carta, vi è il rilievo dei diritti propri della persona, come il diritto alla salute, alla riservatezza, all’ istruzione, all’informazione (cioè il diritto dell’individuo a essere informato).
L’articolo 3 della Costituzione
In sostanza, al tempo della Rivoluzione francese si considerava la persona come portatrice di diritti e non soltanto come destinatario di regole che ne definivano le abitudini di vita. Questa diversa prospettiva della nostra Costituzione, trova le sue radici nel pensiero Cristiano, a partire dagli insegnamenti di Rosmini in tema di sussidiarietà e dall’attenzione dedicata ai nuovi temi del lavoro da Papa Leone XIII con l’Enciclica “Rerum Novarum”. Di rilevante importanza, per la realizzazione dell’impianto costituzionale, fu il codice di Camaldoli del 1943, che segnalò i punti fondanti della dottrina sociale cattolica poi trasfusi- a opera di molti estensori del codice eletti nell’Assemblea Costituente – nella nostra Costituzione. Proprio dalla lettura del più rilevante articolo della nostra Carta costituzionale, il terzo: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”, emerge con chiarezza il percorso che ha portato allo spostamento dell’attenzione dal cittadino alla persona. È un iter che dobbiamo sempre ricordare, per evitare che si dia vita a una ulteriore evoluzione, di segno negativo, finalizzata a sostituire il destinatario delle norme con il consumatore, come suggeriscono le regole del mercato.
Contraddittorio e giusto processo
Tutto questo riguarda il più generale tema della giustizia. Nella affermata centralità della persona, il tema della giustizia è determinante e l’efficace e tempestivo intervento realizza la pienezza dei diritti. Il “giusto processo”, cui fa riferimento il novellato articolo 111 della Costituzione (meglio sarebbe stato chiamarlo “processo dovuto”) realizza oggi, pienamente, il patto tra persona (intesa anche come cittadino) e istituzioni. Ma è necessario che il processo sia in grado di garantire la piena e sollecita tutela delle situazioni giuridiche protette, nel totale rispetto del contraddittorio attraverso sentenze che, una volta eseguite (certezza del diritto), realizzino il ripristino della legalità e la piena soddisfazione dei diritti della persona, nel rispetto della normativa statale in un corretto bilanciamento tra pubblico e privato.
* l’autore di questo articolo è Professore di Diritto Processuale civile.