di Giuseppe Vinci, presidente di “Accademia sei Semplici”, Bologna
PREMESSA. Negli ultimi anni, i sistemi di videosorveglianza hanno registrato una diffusione capillare nelle nostre città. Strumenti nati con l’intento di prevenire la criminalità e garantire la sicurezza pubblica si trovano oggi al centro di un delicato equilibrio giuridico. Fino a che punto lo Stato e i Comuni possono spingersi nel monitorare lo spazio pubblico? Il quadro normativo italiano ed europeo, unito ai più recenti orientamenti della giurisprudenza e del Garante per la protezione dei dati personali, traccia confini molto rigidi per evitare che la sicurezza si trasformi in una sorveglianza di massa ingiustificata.
Il Quadro Normativo. La base giuridica che disciplina l’uso delle telecamere pubbliche poggia sul Regolamento Europeo sulla Privacy (GDPR) e sul Codice della Privacy italiano. Il pilastro fondamentale di queste normative è il principio di limitazione della finalità: i dati personali (comprese le immagini) devono essere raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e non possono essere successivamente trattati in modo incompatibile con tali finalità.
Telecamere per la sicurezza urbana. I Comuni possono installare telecamere per la “sicurezza urbana” e la “tutela dell’ordine pubblico”, ma questo non conferisce loro una delega in bianco. Infatti, la loro installazione richiede sia un’analisi dei rischi preventiva (DPIA – Data Protection Impact Assessment), in base alla quale il Comune deve dimostrare che la telecamera è realmente necessaria in quella specifica area (ad esempio, zone ad alto tasso di criminalità), sia una preventiva informativa chiara, in modo che i cittadini devono essere avvisati della presenza dei dispositivi tramite appositi cartelli visibili prima di entrare nel raggio d’azione dell’obiettivo.
Conservazione dei Dati. Un altro limite invalicabile riguarda il tempo di conservazione delle immagini registrate. Il Garante della Privacy ha fissato regole temporali stringenti per evitare la creazione di veri e propri “archivi storici” degli spostamenti dei cittadini. Le immagini raccolte per finalità di sicurezza urbana possono essere conservate, di norma, per un massimo di 7 giorni. Al termine di questo periodo, i sistemi devono provvedere alla cancellazione automatica dei file. Prolungamenti di questo termine sono ammessi solo in casi eccezionali, come una specifica richiesta dell’Autorità Giudiziaria o delle forze dell’ordine a seguito di un reato.
L’Uso delle Immagini per sanzioni Amministrative. Il punto di maggiore attrito giurisprudenziale riguarda la possibilità di utilizzare le telecamere di sicurezza urbana per elevare sanzioni, come le violazioni del Codice della Strada o l’abbandono di rifiuti. La giurisprudenza e i provvedimenti del Garante sono categorici: non è consentito il “riciclo” delle immagini. Se una telecamera viene installata con la finalità di prevenire reati, i suoi filmati non possono essere utilizzati dalla Polizia Locale per fare multe stradali o contestare illeciti amministrativi, a meno che non vi sia una specifica e differente base giuridica monte.
Per elevare sanzioni stradali automatiche (es. varchi ZTL, autovelox), i Comuni devono utilizzare dispositivi dedicati, omologati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e specificamente segnalati per quell’unica funzione.
L’Orientamento della Giurisprudenza sui Reati Penali. La Corte di Cassazione ha affrontato più volte il tema della validità delle registrazioni come prova nei processi penali. I giudici hanno chiarito che le immagini registrate da telecamere comunali (o persino private che inquadrano la pubblica via) sono pienamente utilizzabili nel processo penale come “documenti” (art. 234 c.p.p.), a patto che non vi sia stata una violazione del domicilio. L’utilizzo è legittimo solo se finalizzato all’accertamento di reati penali. Le forze dell’ordine non possono accedere ai server comunali per visionare filmati oltre i 7 giorni o per finalità esplorative legate a illeciti di natura civile o amministrativa minore.
Intelligenza Artificiale e Riconoscimento Facciale. Il dibattito odierno si è spostato sull’uso di software di Intelligenza Artificiale applicati alle telecamere cittadine (come il riconoscimento facciale o il tracciamento biometrico in tempo reale). Su questo fronte, la normativa europea (AI Act – Regolamento UE 2024/1689: prima legge al mondo che regolamenta l’Intelligenza Artificiale) e il Garante italiano applicano una linea di massima prudenza. In Italia vige una forte limitazione (e in molti casi una vera e propria moratoria) sull’uso del riconoscimento biometrico nei luoghi pubblici da parte delle autorità locali, consentito solo in casi rarissimi legati al contrasto del terrorismo o su autorizzazione formale dell’autorità giudiziaria per reati di massima gravità.
In Conclusione. L’evoluzione normativa e giurisprudenziale dimostra che la tecnologia non può correre più velocemente dei diritti costituzionali. Le telecamere sono un prezioso alleato per la vivibilità delle città, ma la loro gestione deve rimanere ancorata ai principi di proporzionalità, traspolarità e finalità. Il rischio, altrimenti, è quello di sacrificare la libertà individuale sull’altare di un controllo automatizzato non consentito dal nostro ordinamento.