Sentenza di Cassazione sui permessi per assistenza a congiunti : la 20229 del 16.6.2026
La Cassazione ha ribadito un orientamento già affermato da altri organi di giudizio a proposito della gestione dei permessi previsti dalla legge 104; in questo caso già in primo e secondo grado la magistratura aveva riconosciuto il diritto del lavoratore ad essere esonerato dai turni di notte per poter assistere una persona di famiglia a cui erano state riconosciute le prerogative dell’art.3 comma 1) della legge 104;
saggia decisione quella ribadita dalla Cassazione che dunque non limita il diritto ai casi di cui all’art.3 comma 3 che prevedono il riconoscimento di particolare gravità; il diritto all’esonero, dice peraltro la Cassazione, si estende anche all’esonero dalla reperibilità;
la insistenza del datore di lavoro, in questo caso Mercitalia, evidenzia una sorta di grave “analfabetismo imprenditoriale” quantomeno in materia di ergonomia e di prevenzione del distress lavorativo; i “principi” che il datore di lavoro deve rispettare spesso rimangono lettera morta e sistematicamente rimangono “sconosciuti” quando al mancato rispetto di questi principi non è associata chiaramente una sanzione economica o penale ;
la legge 104 , a nostro avviso, viene spesso gestita dalle commissioni sanitarie con una particolare rigidità per quel che riguarda il confine tra comma 1) e comma 3) dell’articolo tre; le condizioni del comma 3) dovrebbero essere più ampiamente riconosciute al lavoratore anche se questi ha una invalidità civile o professionale con percentuali “basse” cioè non particolarmente alte; spesso accade che il lavoratore al quale la commissione medica Inps o Ausl ha disconosciuto il riconoscimento delle condizioni di cui al comma 3) ottenga questo riconoscimento con un ricorso al tribunale, previa valutazione di una consulenza tecnica d’ufficio; ma è tutta fatica e distress in più e non tutti , pur avendone diritto, decidono di “andare in tribunale”; questo significa che anche tra operatori particolarmente esperti non vi è una grande uanimità di vedute e di valutazioni sul rapporto tra valutazione clinica e diritto ai permessi ; i permessi previsti dal comma 3) e non concessi nell’ambito del comma 1) sarebbero invece molto utili in casi di distress, burnout, mobbing , di postumi di malattie professionali ed in tanti altre condizioni di sovraccarico lavorativo; un recentissimo studio (PLOS ONE) evidenzia in lavoratori del comparto impiegatizio una alta incidenza di errori di pomeriggio e in particolare il venerdì pomeriggio a conferma della ipotesi che l’accorciamento della settimana lavorativa (per tutti e non solo per gli aventi diritto alla legge 104) potrebbe persino aumentare la produttività ( non è il nostro obiettivo che è invece quello di tutelare la salute, ma questo studio “merita” di essere citato);
perché parliamo di “analfabetismo imprenditoriale” ? perché al di là della giusta interpretazione data dai giudici in ben tre gradi sul comma 1) dell’articolo 3) della legge 104, il datore di lavoro dovrebbe includere nella sua biblioteca la GUIDA EUROPEA SULLO STRESS LAVORATIVO (1999) ( possiamo inviarla, su cortese richiesta a Mercitalia) e, senza “scomodare” tribunale di primo e secondo grado (di Bologna) e Cassazione, e dovrebbe prendere atto della chiara indicazione della suddetta Guida secondo cui il datore di lavoro deve tenere conto dei carichi sociali e familiari del lavoratore; per non parlare di quanto chiaramente disposto dallo stesso decreto 81/2008 secondo cui nell’affidare i compiti al singolo lavoratore occorre tenere conto della sua salute e della sua sicurezza
quale sicurezza psicologica può avere il lavoratore/caregiver che fa il turno di notte lasciando a casa un familiare che potrebbe avere bisogno, anche improvviso, di supporto e aiuto? Non costituisce, questa
condizione, uno stato di allerta, di preoccupazione, di “nervosismo” potenzialmente foriera di “distrazioni” e incidenti da interpretare a posteriori con la tesi mistificatrice del cosiddetto “errore umano”?
E’ poi ovvio che il tema che stiamo affrontando è solo la punta dell’iceberg; il lavoro notturno, sia per chi ha anche ruolo di caregiver sia per chi, in un dato momento della sua vita, non ha questo ruolo, è un lavoro nocivo per tutti fino ad essere stato classificato 2 A dalla IARC (possibile cancerogeno);
qui si apre un discorso più generale che esula dalla “interpretazione” della legge 104 e va ben oltre la legge e che dobbiamo affrontare con urgenza ovunque ma anche per la organizzazione del lavoro di MERCITALIA che da questo punto di vista, lungi dal rappresentare “il migliore dei mondi possibili” necessita di una robusta riorganizzazione ergonomica non facile nei casi in cui il datore di lavoro si crogiola in un inveterata tendenza “all’analfabetismo imprenditoriale” in materia di ergonomia e di sicurezza .
Che il nome della azienda (Mercitalia) non induca datori di lavoro e dirigenti a ritenere che tutto, compresa la salute dei lavoratori e delle lavoratrici, possa essere ridotto a “merce”.
Vito Totire , portavoce RETE NAZIONALE LAVORO SICURO via Polese 30 40122 Bologna
PS: non abbiamo molta dimestichezza e “confidenza” con i magistrati ma dobbiamo esprimere solidarietà ai quei giudici di Cassazione che col caldo che fa (indossano anche pelliccia di ermellino !!!) sono costretti a pronunciarsi su quesiti che qualunque persona di buon senso eviterebbe di fare senza “intasare” i tribunali; ci riferiamo a quel “caso” (non si tratta di Mercitalia) in cui il datore di lavoro dopo aver fatto pedinare un lavoratore (è “legale” ???) che fruiva della legge 104 ha dimostrato grazie al lavoro dei suoi investigatori che l’astuto lavoratore si recava ogni tanto in un supermercato; la Cassazione ha dovuto spiegare a chi “non ci arrivava sa solo” che assistere un familiare non significa stare attaccato al suo capezzale …
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