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ORIGINE, SIGNIFICATO E VALENZA GIURIDICA DELLA STRETTA DI MANO

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di Giuseppe Vinci, presidente della Accademia dei semplici, Bologna

PREMESSA. Il gesto di stringersi la mano è forse il rituale sociale più diffuso al mondo. Lo usiamo per salutarci, per presentarci e, soprattutto, per suggellare un accordo. L’origine della stretta di mano è antichissima e radicata nel bisogno primordiale di protezione e fiducia. Le prime testimonianze figurative risalgono al IX secolo a.C. in Assiria e alla Grecia classica, dove il gesto era noto come “dexiosis” (il darsi la destra).

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LE ORIGINI STORICHE. ​Oggi associamo la stretta di mano al mondo degli affari, ma in origine era una questione di sopravvivenza. ​Le prime testimonianze risalgono all’antichità (se ne trovano tracce nell’archeologia greca del V secolo a.C. e nei testi di Omero). In un’epoca in cui girare armati era la norma, tendere la mano destra (la mano con cui si impugnava la spada o il pugnale) aperta e vuota verso un’altra persona aveva un significato ben preciso: “Sono disarmato, non ho cattive intenzioni”. Il successivo movimento dall’alto verso il basso (lo “shaking”) serviva a un’ulteriore verifica: assicurarsi che l’interlocutore non nascondesse un’arma nella manica.

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L’EVOLUZIONE DEL GESTO. Con il passare dei secoli, il gesto si è evoluto. ​Nel Medioevo, divenne il fulcro dell’omaggio feudale, il legame di fedeltà tra vassallo e signore. Mentre, nel XVII secolo, i Quaccheri (un movimento cristiano) la popolarizzarono come saluto quotidiano, ritenendola più egualitaria rispetto al togliersi il cappello o all’inchino, che rimarcavano le differenze di classe sociale. ​Nell’Ottocento, con l’ascesa della borghesia e dei commerci, si trasformò definitivamente nel simbolo dell’accordo commerciale “tra gentiluomini”.

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LA VALENZA GIURIDICA. Un contratto non deve necessariamente essere scritto per essere valido. ​Nel diritto civile italiano (e in molti ordinamenti di matrice continentale) vige il principio della libertà delle forme. Significa che le parti sono libere di manifestare la propria volontà contrattuale come meglio credono: a voce, per iscritto, o persino con un comportamento concludente (come quando saliamo sull’autobus o mettiamo un prodotto sul rullo del supermercato). ​Pertanto, da un punto di vista teorico, la stretta di mano può concludere un contratto verbale, a patto che ci sia l’accordo su tutti gli elementi essenziali (cosa si compra, a quale prezzo, ecc.). ​Il principio cardine di un contratto, quindi, è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale (Art. 1321 Codice Civile). La stretta di mano è la manifestazione visibile e fisica di questo accordo, purtroppo i due grandi limiti della stretta di mano, rappresentati dalla pratica legale, impongono fortissimi limiti alla valenza di questo gesto. Vediamoli:

​1. Problema della prova. ​Se stringo la mano a un amico e gli prometto di comprargli la bicicletta per 200 euro, il contratto è valido. Ma cosa succede se il giorno dopo lui nega tutto o sostiene che il prezzo fosse di 400 euro? In tribunale, dimostrare l’esistenza e i dettagli di un contratto verbale sigillato con una stretta di mano è difficilissimo. La legge italiana stabilisce che la prova per testimoni dei contratti è ammissibile solo entro limiti di valore molto bassi (fissati storicamente a cifre irrisorie dal codice del 1942, anche se il giudice può fare eccezioni valutando le circostanze).

​2. Contratti che richiedono la forma scritta. ​Ci sono casi in cui la legge non transige: se manca l’atto scritto, il contratto è nullo, come se non fosse mai esistito. La stretta di mano qui non ha alcun valore giuridico. Gli esempi più comuni riguardano: ​La compravendita di beni immobili (case, terreni); ​I contratti di locazione (affitto); ​I contratti bancari e finanziari; La donazione di beni di valore (che richiede addirittura l’atto pubblico del notaio).

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IL CONTRATTO TRA GENTILUOMINI. ​Spesso la stretta di mano dà vita a quello che nel diritto anglosassone viene chiamato “Gentlemen’s Agreement”. Si tratta di un accordo formale basato sull’onore e sulla reputazione delle parti, in cui le persone scelgono deliberatamente di non legarsi dal punto di vista legale. ​Se una parte non rispetta la parola data, l’altra non potrà andare dal giudice a chiedere i danni, ma il trasgressore subirà una sanzione sociale o commerciale e perderà la credibilità nel suo ambiente di lavoro.

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CONCLUSIONI. ​La stretta di mano conserva intatto il suo enorme fascino romantico e antropologico: è il simbolo della parola data, della fiducia reciproca e dell’onore. Nel diritto moderno, rimane un valido strumento per far nascere accordi quotidiani e di minor valore economico. Tuttavia, quando il gioco si fa serio e le cifre si alzano, il consiglio dei giuristi resta sempre lo stesso: la fiducia è un’ottima cosa, ma una firma su un foglio di carta (o un documento digitale) è decisamente più sicura.

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