23 Ottobre 2026 di Piero Sandulli
Il repentino avvento della cosiddetta intelligenza artificiale (A.I.), offerta all’uso di molte categorie di soggetti, ci pone innanzi non pochi interrogativi di carattere etico e funzionale. Ma ci mette soprattutto di fronte al macrotema del ruolo della persona umana nella gestione ed applicazione di tali nuovi sistemi operativi.
Macchine intelligenti per fare cosa ?
Sin dalla sua prima teorizzazione, avvenuta nel 1956 presso l’Università statunitense di Darth Mouth, l’informatico John Mc Carthy (1927-2011) aveva intravisto “la possibilità di rendere una macchina in grado di esibire comportamenti che se fossero prodotti da esseri umani sarebbero definiti intelligenti”. Mc Carthy in questo modo segnalava, forse solo inconsciamente, la necessità di una programmazione razionale di tale macchina. A questa primaria considerazione, offre ulteriori elementi di riflessione il test, ovvero la valutazione identificativa dello scienziato AlanTuring (1912-1954), che afferma che “una macchina è da considerarsi intelligente se una persona umana non è in grado di distinguere il suo comportamento da quello di un altro essere umano”. Il matematico inglese sottolineava, anche, che per comportamento intendeva riferirsi a compiti razionali specifici. Partendo dagli studi di questi pionieri dell’A.I. non può non rilevarsi che essi non collocano nel giusto posto e non assegnano uno specifico peso all’esperienza umana in tutta la sua ampiezza. Ampiezza che ricomprende sia la capacità di astrazione che le emozioni, la creatività, il senso estetico, la morale, l’etica, la fede, l’ironia: tutte caratteristiche proprie dell’essere umano. In sintesi, l’analisi operata dagli studiosi manca di discernimento ed anche di una dose di importante buon umore, nonché totalmente della trascendenza.
L’uomo tende verso il sapere
Allora, quale dovrebbe essere la corretta misurazione- il più efficace e penetrante test di Alan Turing alla luce di questi rilievi ? Il successivo interrogativo porta a chiedersi: esisterà mai un sistema di A.I., in grado sostituirsi all’essere umano, considerando anche quelli auto generativi di quarta generazione ? Il quesito viene, ulteriormente, modulato anche in base alla considerazione di Georges Bernanos (1888-1948), che ha rilevato l’assuefazione dell’individuo ad accettare acriticamente ciò che viene offerto dalla A.I.. Quasi vi fosse, con questo comportamento, la negazione della sottolineatura di Aristotele (384 a.C.-322 a.C.) secondo cui ogni essere umano tende al sapere e per fare ciò si pone degli interrogativi che per forza di cose gli fanno rifiutare il preconfezionato. Questa, del resto, era anche la preoccupazione di Steve Jobes (1955-2011) che temeva gli individui omologati che si comportano come macchine. Ma oggi sempre più si finisce per accogliere le scelte delle macchine. É il caso per esempio, comune a tutti, dell’accettazione passiva della strada indicataci dal “tomtom” della automobile. Fino a quando si tratta di imboccare la strada sbagliata, o di non considerare i sensi unici, poco male.
L’algoritmo non rende giustizia
Il discorso si fa più serio quando l’A.I. viene applicata al sistema di giustizia, rischiando di sostituire al dettato costituzionale italiano ( art.101, secondo comma “il giudice è soggetto soltanto alla legge” ) una dipendenza dalle banche dati di cui sono dotati gli enormi magazzini della intelligenza artificiale. Questa opzione toglie al giudice il fondamentale potere di dicere jus, ovvero gli sottrae il discernimento, violando anche le regole del “giusto processo” (art. 111 Cost.), dettate per garantire l’equidistanza delle parti rispetto al giudicante e l’indipendenza di questi. Solo il giudice è in grado di valutare il comportamento dei litiganti nel processo e mai nessuna macchina sarà in condizione di apprezzare la loro lealtà e probità (art. 88 cpc) durante la conduzione dello stesso. Il processo, specialmente quello civile, di natura dispositiva, decidendo su diritti dell’individuo (i diritti soggettivi dell’art. 24 Cost.), è unico ed irripetibile e tale deve essere il convincimento (dictum) del giudice, che dando il giusto peso alla giurisprudenza non deve, però, mai rinunciare al proprio discernimento, sostituendolo con un algoritmo. In conclusione, l’A.I. è utile alla Giustizia, per misurare il cosiddetto “diritto vivente”, vale a dire la mutazione giurisprudenziale della normativa in base ai comportamenti umani, ma non deve sostituirsi al giudice. Le sentenze non possono e non debbono essere sottratte alla discrezionalità del giudice, unico depositario del potere giurisdizionale (art. 102 Cost.). Il giudizio- e resta- prerogativa umana ed all’uomo non può essere sottratta.